Il Ministero dell’Ambiente ha prorogato al 1°ottobre l'operatività del sistema e diminuito i contributi annuali per le imprese agricole Modificata la disciplina relativa al Sistri Sulla Gazzetta Ufficiale n°161 del 13 luglio 2010 è stato pubblicato il Decreto 9 luglio 2010 del Ministero dell'Ambiente, finalizzato a modificare la disciplina relativa al SISTRI, il sistema informatizzato di tracciabilità dei rifiuti speciali. Tale provvedimento, in aggiunta a quanto già modificato attraverso il Decreto Ministeriale 15 febbraio 2010, opera diverse semplificazioni del sistema relativamente alla tracciabilità dei rifiuti prodotti, in merito specificamente ad una proroga dell'operatività, a una riduzione dei contributi annuali per le aziende agricole, alla semplificazione della gestione del sistema da parte delle organizzazioni imprenditoriali e alla definizione di circuito organizzato di raccolta cui le aziende agricole possono aderire per avvalersi delle modalità operative semplificate previste dal decreto istitutivo del SISTRI; al momento, tuttavia, non si esclude che altre semplificazioni possano essere introdotte in un prossimo decreto legislativo con cui l'Italia provvederà a recepire la nuova direttiva europea 2008/98/CE sulla gestione dei rifiuti - il quale, peraltro, conterrà le sanzioni relative alla disciplina del SISTRI. Come anticipato, il D.M. 9 luglio 2010 proroga innanzitutto al 1°ottobre 2010 i termini di operatività del SISTRI (attualmente, esso è previsto al 12 agosto per le imprese fino a 50 dipendenti e al 13 luglio per le aziende più grandi) nonché al 12 settembre 2010 la scadenza per la distribuzione dei dispositivi USB e per l'installazione dei rilevatori GPS sui mezzi di trasporto. Un'altra importante novità riguarda il regime contributivo, che, per i produttori agricoli di rifiuti pericolosi prevedrà tre fasce progressive di contribuzione in relazione al numero di dipendenti e ai quantitativi di rifiuti annualmente prodotti (30 euro con un numero di dipendenti compreso tra 1 e 5 e una quantità di rifiuti prodotta inferiore a 200 kg; 50 euro con un numero di dipendenti compreso tra 1 e 5 e una quantità di rifiuti compresa tra 200 e 400 kg; 50 euro con un numero di dipendenti compreso tra 6 e 10 e una quantità di rifiuti comunque inferiore a 400 kg). Nel caso in cui le imprese con dimensioni organizzative e produttive ricadenti nelle agevolazioni contributive sopra descritte abbiano già provveduto a pagare i maggiori importi previsti dal precedente decreto (120 euro), esse potranno compensare quanto versato in più con gli importi dovuti per gli anni successivi previa apposita istanza da inviare al SISTRI tramite un modello che sarà reso disponibile su internet. Il D.M. 9 luglio 2010, inoltre, fornisce la definizione di circuito organizzato di raccolta con cui è possibile convenzionarsi per beneficiare, a determinate condizioni, delle agevolazioni previste dell'articolo 7, comma 3, del D.M. 17 dicembre 2009 istitutivo del SISTRI, e cioè l'assolvimento degli obblighi tramite tale circuito e l'esenzione dall'iscrizione al sistema in caso di trasporto e conferimento dei propri rifiuti, limitatamente a 30 kg, in modo saltuario e occasionale. Il circuito organizzato di raccolto, secondo tale definizione, è quindi qualsiasi sistema di raccolta organizzato dai Consorzi obbligatori (oli minerali, batterie esauste, beni in polietilene, imballaggi) oppure in virtù di accordi di programma tra Pubblica Amministrazione e associazioni di categoria o di convenzioni-quadro tra queste ultime e i responsabili delle piattaforme o le imprese di trasporto; a tale accordo o convenzione dovrà comunque seguire la stipula di uno specifico contratto di servizio tra singolo produttore e gestore della piattaforma di conferimento o dell'impresa di trasporto. Altre novità più puntuali sono le seguenti: lLa tenuta dei dispositivi USB dovrà essere effettuata in ciascuna unità locale per la quale sono stati richiesti al fine di agevolare i controlli da parte dell'autorità competente. lIn caso di rifiuti non accettati dal centro di raccolta, il produttore deve annotare nel registro cronologico i dati relativi al carico respinto e aprire un'altra scheda movimentazione per la nuova destinazione del carico. lLa mancanza di copertura della rete di trasmissione dei dati viene assimilata al mancato funzionamento del sistema, in modo che sarà il trasportatore o il centro di raccolta a compilare la scheda in vece del produttore. lIl novero dei produttori che possono avvalersi delle organizzazioni di categoria per la compilazione delle schede SISTRI viene ampliato elevando a 4 tonnellate di rifiuti pericolosi e a 20 tonnellate di non pericolosi il limite quantitativo annuo per beneficiare del servizio. lLe associazioni delegate devono provvedere alla compilazione del registro cronologico con cadenza trimestrale per i produttori di rifiuti pericolosi fino a 200 kg annui, mentre per tutti gli altri la registrazione è mensile. In entrambi i casi, la registrazione deve avvenire prima della movimentazione dei rifiuti. lIl produttore deve conservare per tre anni, su supporto informatico o in copia cartacea, il registro cronologico e le schede movimentazione tenendole a disposizione degli organi di controllo. lIl computo dei dipendenti di ciascuna unità locale deve far riferimento al numero di occupati in tale unità locale con un rapporto di lavoro autonomo o dipendente e con computo degli stagionali in frazioni di Unità Lavorative Annue. In caso di variazione del numero di occupati rispetto all'anno precedente, il produttore può indicare ai fini del pagamento del contributo annuale il numero effettivo riferito all'anno in corso, previa comunicazione al SISTRI. |