Pro memoria sulle quote latte! Approssimandosi la chiusura della campagna lattiera 2009/2010 vogliamo ricordare brevemente le modalità di compensazione/restituzione e di applicazione del prelievo quote latte. Il combinato disposto delle norme europee e nazionali in materia di modalità di calcolo dl prelievo supplementare latte (in particolare Regolamento CE n . 72/2009 del 19 gennaio 2009, Legge 119/2003 art 9 e Legge 33/2009 art 8 bis) dispone che: a) L'importo pari al 150% del prelievo determinato dall'art. 78 regolamento 1234/2007 (41,74 euro/q. le, rispetto al prelievo normale di 27,83 euro/q. le) verrà applicato per la campagna 2009/2010 ai soli quantitativi eccedenti il 106% della quota nazionale consegne 2008/2009 e ripartito tra i produttori che hanno contribuito a tale superamento b) Sono tuttora valide le priorità di restituzione di cui al comma 3 dell'art 9 della legge 119/2003 (aziende a cui risulta indebitamente applicato il prelievo non dovuto; aziende ubicate nelle zone di montagna; aziende ubicate nelle zone svantaggiate; aziende che hanno il blocco della movimentazione degli animali); qualora tali priorità non esauriscano le disponibilità, le disponibilità residue sono ripartite: lIn favore delle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, purché non abbiano successivamente ceduto quota; lIn favore delle aziende che risultino non aver superato di oltre il 6% il quantitativo individuale. c) Non è più applicabile la priorità prevista per la quota "B" tagliata in quanto tali quote risultano totalmente reintegrate con la recente assegnazione degli ultimi quantitativi aggiuntivi d) Saranno chiamate a versare per intero il prelievo dovuto: lLe aziende prive di quota lLe aziende che avranno superato di oltre il 6% il proprio quantitativo individuale nonché quelle che pur avendolo superato per percentuali inferiori risultassero non aver versato mensilmente gli anticipi eventualmente dovuti. Ribadiamo infine che le trattenute e i versamenti delle multe in corso di campagna da parte degli acquirenti saranno eseguiti, per i periodi 2009/2010 e 2010/2011, rispettivamente nella misura del 5% e del 10%, per le aziende che non superano il livello produttivo conseguito nel 2007/2008. |