La Regione Lombardia si è impegnata nella prevenzione dei rischi legati all'esposizione alle fibre sia negli ambienti aperti, sia in quelli lavorativi Le strutture e coperture in amianto Gli adempimenti a carico dei proprietari per il risanamento ambientale La Regione Lombardia, con la d.g.r. n°1526 del 22 dicembre 2005, ha definito il proprio Piano Regionale Amianto (PRAL), mediante il quale è stato posto l'obiettivo di risanamento ambientale attraverso il controllo, la bonifica e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto. La Regione Lombardia si è quindi impegnata nella prevenzione sanitaria dei rischi legati alla esposizione delle fibre di amianto sia in ambienti aperti che in ambienti lavorativi: lSviluppando il ruolo di indirizzo e coordinamento delle attività di controllo delle ASL lombarde attraverso l'emanazione di specifiche linee guida al fine di fornire criteri e uniformità delle azioni di prevenzione sanitaria sul territorio lombardo; lIndividuando l'obiettivo strategico, nell'ambito del Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL), della rimozione dell'amianto dal territorio lombardo entro il 2016; lEstendendo il censimento alle strutture contenenti amianto in matrice compatta (le lastre di comune Eternit); la norma nazionale impone il censimento, infatti, ai proprietari di strutture contenenti amianto in matrice friabile; lSviluppando strumenti per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture esterne in cemento amianto. E' opportuno sottolineare che devono rispettare gli adempimenti stabiliti dalla Regione Lombardia in materia di controllo delle strutture contenenti amianto (censimento e monitoraggio) le aziende agricole che: lRientrano negli adempimenti sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (Valutazione dei Rischi ex D.lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni); lRientrano tra gli impianti IPPC e sono pertanto soggette all'autorizzazione integrata ambientale; lHanno inoltrato domanda di contribuito ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale per quanto attiene le misure 121, 112 e 311b, richiedenti il rilascio di autocertificazione attestante il rispetto alla data della domanda della normativa di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (tra i requisiti accessori, in particolare, è infatti previsto il rispetto degli adempimenti previsti dal PRAL). Le aziende agricole che non rientrano nelle condizioni di cui sopra sono comunque invitate e sollecitate ad una collaborazione con le autorità competenti al rispetto di quanto previsto dalla Regione Lombardia nel Piano Regionale Amianto, provvedendo all'autonotifica della presenza di coperture in cemento-amianto finalizzata alla pianificazione della localizzazione e della grandezza dei siti di smaltimento, nonché alla programmazione degli interventi di bonifica. oCriteri per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto I criteri costituiscono uno strumento operativo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto ed è utile al fine di indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o di bonifica che sono a carico del proprietario dell'immobile e/o del responsabile dell'attività che vi svolge. La valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto è effettuata tramite l'applicazione dell'Indice di Degrado (I.D. descritto nel decreto della D.G. Sanità n°13237 del 18 novembre 2008) ed è condotta attraverso l' ispezione del manufatto. Se il manufatto presenta una superficie danneggiata - ovvero quando sono presenti danni evidenti ed indiscutibili come ad esempio crepe, fessure evidenti e rotture - in misura superiore al 10% della sua estensione, si procede alla bonifica come indicato dal D.M. 6 Settembre 1994, privilegiando l' intervento di rimozione. Se il danno è meno evidente e la superficie della copertura in cemento-amianto appare integra all'ispezione visiva, è necessario quantificare lo stato di conservazione attraverso l'applicazione dell'Indice di Degrado. Il risultato dell'applicazione dell'I.D. è un valore numerico a cui corrispondono azioni conseguenti che il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, dovrà attuare. Qualora il risultato dell'Indice di Degrado produca un valore che non prevede la rimozione della copertura entro i dodici mesi, il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, ai sensi del D.M. 6 Settembre 1994, dovrà comunque: lDesignare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto; lTenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto; lGarantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi di manutentivi e in occasione di ogni evento che possa causare un disturbo ai materiali contenenti amianto; lFornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile. Si riportano di seguito i criteri per definire l'indice di degrado delle strutture contenenti amianto nonché lo schema da utilizzare ai fini del censimento in autonotifica delle strutture contenenti amianto. oIndice di degrado per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto (i.d.) A) GRADO DI CONSISTENZA DEL MATERIALE (da valutare con tempo asciutto, utilizzando una pinza da meccanici o attrezzo simile) si dà valore: 1 se un angolo flesso con una pinza si rompe nettamente con suono secco 2 se la rottura è facile, sfrangiata, con un suono sordo B) PRESENZA DI FESSURAZIONI /SFALDAMENTI/ CREPE, si dà valore: 0 se assenti 2 se rare 3 se numerose C) PRESENZA DI STALATTITI AI PUNTI DI GOCCIOLAMENTO, si dà valore: 0 se assenti 3 se presenti D) FRIABILITÀ / SGRETOLAMENTO, si dà valore: 1 se i fasci di fibre sono inglobati completamente 2 se i fasci di fibre sono inglobati solo parzialmente 3 se i fasci di fibre sono facilmente asportabili E) VENTILAZIONE, si dà valore: 1 la copertura non si trova in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d'aria 2 la copertura si trova in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d'aria F) LUOGO DI VITA / LAVORO , si dà valore: 1 copertura non visibile dal sotto (presenza di controsoffitto e/o soletta) 2 copertura a vista dall'interno G) DISTANZA DA FINESTRE/BALCONI/TERRAZZE, si dà valore: 1 se la copertura è distante più di 5 m. da finestre/terrazze/balconi 2 se vi sono finestre/terrazze/balconi prospicienti ed attigue H) AREE SENSIBILI, si dà valore: 1 assenza, nel raggio di 300 m, di aree scolastiche/luoghi di cura 3 vicinanza ad aree scolastiche/luoghi di cura I) VETUSTA' (in anni) fattore moltiplicatore, si dà valore: 2 se la copertura è stata installata dopo il 1990 3 se la copertura è stata installata tra il 1980 e il 1990 4 se la copertura è installata prima del 1980 Nel caso sia difficoltoso risalire alla vetustà della copertura in cemento amianto si farà riferimento alla data di realizzazione dell'edificio. oFORMULA PER INDICE DI DEGRADO I.D. = (A+B+C+D+E+F+G+H ) x I (vetustà) RISULTATO: 1) I.D INFERIORE O UGUALE A 25: Nessun intervento di bonifica. E' prevista la rivalutazione dell'indice di degrado con frequenza biennale; 2) I.D. COMPRESO TRA 25 e 44 Esecuzione della bonifica* entro 3 anni; 3) I.D. UGUALE O MAGGIORE A 45 Rimozione della copertura entro successivi 12 mesi ; I metodi di bonifica previsti dalla normativa sono: lLa sovracopertura lL'incapsulamento lLa rimozione. La sopracopertura consiste in un intervento di confinamento che si ottiene installando una nuova copertura al di sopra di quella in amianto-cemento che viene lasciata in sede quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo. Per ricorrere a tale tipo di bonifica, il costruttore o il committente devono fornire il calcolo delle portate dei sovraccarichi accidentali previsti dalla nuova struttura. L'incapsulamento prevede l'utilizzo di prodotti ricoprenti la copertura in cemento-amianto; preliminarmente all'applicazione di tali prodotti si rende necessario un trattamento della superficie del materiale, al fine di pulirla e garantire l'adesione del prodotto incapsulante. Il trattamento finale dovrà essere certificato dall' impresa esecutrice. Tale intervento non desime il committente dall'obbligo di verificarne lo stato di conservazione. La rimozione prevede un intervento di asportazione totale della copertura in cemento amianto e sua sostituzione con altra copertura. La rimozione deve avvenire a seguito di piano di lavoro approvato dall'ASL. E' opportuno precisare che l'indice di degrado è uno strumento tecnico offerto dalla Regione per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture esterne in cemento amianto ma non è pertanto da intendersi quale normativa vigente. A seguito di una interpretazione fornita dalla stessa DG Agricoltura regionale si ritiene che le domande di contributo PSR siano condizionate alla valutazione e al monitoraggio delle strutture contenenti amianto mediante l'eventuale e raccomandato ausilio dell'indice di degrado, ma che il risultato di tale monitoraggio non debba determinare un obbligo cogente di smaltimento, per il quale la Regione Lombardia comunque si è posta l'obiettivo al 2016; pertanto, le domande PSR vengono istruite indipendentemente dal risultato dell'applicazione del suddetto indice. |