La Suprema Corte ha accolto la tesi che il datore di lavoro aveva omesso di vigilare sull’uso corretto del dipendente delle misure di sicurezza Agricoltore responsabile per infortunio Anche in caso di colpa del lavoratore. Una sentenza della Corte di Cassazione Questo può essere ciò che in marina viene chiamato: avviso ai naviganti. Come il comandante della nave deve evitare che il timoniere finisca sugli scogli, così il datore di lavoro agricolo deve impedire che il trattorista finisca nel fosso. Già, ma se il timoniere maldestro o sbadato va fuori rotta e l'operaio agricolo distratto sbaglia la retromarcia, che colpa possono avere il comandante o l'agricoltore? Per il capitano di lungo corso non sappiamo, ma per l'imprenditore agricolo non c'è scampo. Lo ha dichiarato, senza alcuna possibilità di rimedio, la Corte di Cassazione, con sentenza n° 19494/ 2009. Ma prima di trarre valutazioni affrettate, conviene esaminare i fatti. Un titolare di impresa agricola aveva incaricato un dipendente di eseguire alcuni lavori usando un carro miscelatore-dessilatore. Mentre l'operaio svolgeva le sue mansioni secondo le modalità consuete, il carro agricolo era venuto a trovarsi con la parte anteriore rialzata e con l'albero cardanico in posizione obliqua. A causa di tale posizione si era creata una apertura tra il cono di protezione dell'albero medesimo e lo schermo-cuffia di protezione, per cui era divenuta scoperta ed accessibile la parte rotante del giunto cardanico con il pulsante di aggancio. L'operatore si era accostato all'albero cardanico, vicino alla zona in cui si trovavano le leve di comando del carro e il display per la programmazione della bilancia e delle parti meccaniche. Purtroppo, mentre armeggiava attorno ai comandi, la sciarpa che gli avvolgeva il collo, era stata catturata improvvisamente dal meccanismo rotante del cardano e rapidamente attorcigliata aveva provocato la morte dello sventurato per strangolamento, L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) aveva sì erogato agli eredi le prestazioni economiche di legge, ma aveva intimato al titolare d'azienda il rimborso dell'intero importo delle medesime (circa 280 milioni di lire nel 1997), per corresponsabilità del medesimo nel causare l'infortunio mortale. Il giudice unico del lavoro aveva respinto il ricorso , negando ogni responsabilità in capo all'azienda, in quanto il sinistro era stato causato esclusivamente dall'imprudenza del lavoratore. L'Inail aveva impugnato la decisione del Tribunale e la Corte d'Appello aveva ribaltato il giudizio di primo grado, dichiarando responsabile il datore di lavoro agricolo, per omessa vigilanza, E' toccato allora a quest'ultimo rivolgersi alla Cassazione che, come si è detto, ha confermato il giudizio d'Appello, condannandolo a risarcire l'Inail per le indennità i corrisposte agli eredi. I motivi addotti dal datore di lavoro si fondavano sulla colpa del lavoratore che, al momento dell'infortunio, portava una sciarpa, contrariamente alle raccomandazioni del principale ai dipendenti di non indossare indumenti che potessero impigliarsi negli ingranaggi delle macchine. La controparte ha invece sostenuto che la condotta del lavoratore durante l'esecuzione dell'opera non poteva essere considerata abnorme, imprevedibile o assolutamente inopinabile. In altri termini, il comportamento del lavoratore era da ritenersi "normale", sulla base della considerazione che l'utilizzo della posizione obliqua del carro fosse altrettanto normale. La Suprema Corte ha accolto quest'ultima tesi, osservando che il datore di lavoro aveva omesso di vigilare affinché il dipendente facesse uso corretto delle misure di sicurezza, e tollerando invece l'uso della sciarpa come possibile causa materiale di pericolo. Inevitabile allora la condanna, ma inevitabile anche una domanda. Fino a che punto deve arrivare la prevedibilità di un incidente fortuito da parte del datore di lavoro? Le norme sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo Unico n° 81/2008, integrato dal decr. legisl. N° 106/2009) prevedono che i datori di lavoro, anche con meno di dieci dipendenti, devono effettuare la valutazione dei rischi secondo i criteri che saranno individuati mediante un decreto interministeriale, che dovrebbe essere emanato entro il 30/6/2012 (!). Nel frattempo i datori di lavoro dovrebbero "autocertificare" la valutazione dei propri rischi aziendali, ma tra i numerosi compiti di un conduttore di impresa agricola non vi è anche quello del legislatore, o quanto meno dell'esperto di regolamenti amministrativi, e quindi, nell'incompletezza delle norme, potrebbe concedersi a chi ha maggior dimestichezza col senno pratico che non con regole teoriche, almeno il beneficio del dubbio. Marcello De Luigi |